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Basilicata, Il Tar si pronuncia su zona rossa: In vigore almeno fino al 10 marzo

Marzo 2, 2021
160

Il Tar di Basilicata ha confermato la zona rossa in Basilicata almeno fino al 10 marzo, data in cui è fissata la trattazione dell’incidente cautelare. Il Tribunale amministrativo si è pronunciato in mattinata sul ricorso presentato da una delegazione di avvocati contro il Ministero della Salute e la Regione Basilicata relativo all’istiuzione della zona rossa su tutto il territorio regionale per 15 giorni

TRM

la sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2021, proposto da Alfonso Bonifacio, Aniello Chiarelli, Carmela Del Monte, Giustino Donofrio, Isabella Grande, Giovanni Leonasi, Claudio Massimo Oriolo, Rossella Roselli e Giuseppe Nicola Solimando, rappresentati e difesi dall’avvocato Donatello Genovese, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via Mazzini 23/A;

contro

Ministero della Salute, Regione Basilicata non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

1) dell’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, pubblicata nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2021, che estende, dal 1° al 15 marzo 2021, le misure restrittive della c.d. zona rossa di cui all’art. 3 del DPCM del 14 gennaio 2021 all’intero territorio della Basilicata;

2) dell’ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 5 del 27 febbraio 2021, che dispone che “con decorrenza dal 1° marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021, le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata”;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degl’interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di abbreviazione dei termini processuali ex art. 53 c.p.a. proposta dai ricorrenti con l’atto introduttivo del giudizio;

Vista la contestuale istanza di misure cautelari monocratiche proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Premesso che:

– con le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, 29/7/2020, 7/10/2020 e 13/1/2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 1 del 2018 (che ha recepito l’art. 5, della legge n. 225 del 1992);

– con il ricorso in esame, notificato e depositato in data 1/3/2021, sono impugnate le ordinanze in epigrafe, adottate nell’ambito della suddetta situazione di emergenza;

– le censure dedotte dai ricorrenti si rivolgono principalmente contro l’ordinanza ministeriale che classifica l’intera Basilicata come “zona rossa”, escludendo una differenziazione territoriale, in base all’art. 3, co. 2, del DPCM del 14/1/2021, che consente l’applicazione di misure meno restrittive in zone particolari, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico;

Considerato che:

– nella presente controversia, insorta in un contesto caratterizzato dalla necessità di esercitare poteri straordinari con una prontezza di intervento adeguata all’emergenza, appare giustificata l’applicazione di una disciplina processuale rispondente all’esigenza di conseguire una corrispondente celerità decisionale in sede giudiziaria, idonea a garantire una tutela giurisdizionale piena ed effettiva a fronte del lamentato sacrificio di diritti di rilevanza costituzionale (cfr. Cons. St., sez. IV, 18/1/2018, n. 296);

– la natura delle questioni sollevate con l’impugnativa richiede una anticipata fissazione della discussione alla prima camera di consiglio utile in calendario, il giorno 10/3/2021, al fine di portare, al più presto, all’esame del Collegio la contestazione di provvedimenti che altrimenti esaurirebbero i propri effetti ben prima della camera di consiglio successiva, prevista per il giorno 24/3/2021;

Ritenuto che pertanto sussistono adeguate ragioni per abbreviare i termini processuali, con conseguente fissazione anticipata della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, fatto salvo l’onere dei ricorrenti di provvedere ad una tempestiva notifica del presente decreto alle controparti;

Considerato che:

– la fattispecie in esame richiede una ponderata delibazione del ricorso in sede collegiale ed in contraddittorio tra le parti;

– nelle more del prossimo scrutinio della domanda cautelare, non risulta una estrema gravità ed urgenza tale determinare l’esigenza di ulteriori misure monocratiche;

P.Q.M.

Dispone l’abbreviazione dei termini processuali e fissa per la trattazione dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 10/3/2021, ponendo a carico dei ricorrenti l’onere di notificare il presente decreto entro il 2/3/2021; ogni altra istanza respinta.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 2 marzo 2021.

 
 
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